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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.10.92.7.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2014  [ apri ]
0.10.92.7.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il credito d'imposta è revocato:
   a) se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
   b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

em. 10.92.