All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) programmi per la vendita diretta di servizi ricettivi, per l'integrazione con siti di promozione turistica nonché per la distribuzione su canali digitali di operatori abilitati all'organizzazione o all'intermediazione nel rispetto delle disposizioni a tutela dell'acquirente del pacchetto turistico, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.