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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.04.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
9.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per l'accoglienza e l'informazione dei turisti in entrata in Italia).

  1. Il Ministero per i beni culturali, con fondi individuati nella propria dotazione di spesa, entro 12 mesi, realizza, nell'ambito del dominio italia.it di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un sottosito Internet, reso disponibile in italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese utilizzando tecnologie che lo rendano pienamente accessibile anche con dispositivi mobili.
  2. Il sito di cui al comma 1 raggruppa le seguenti categorie di informazioni utili ai turisti stranieri durante la loro visita in Italia: (a) presidi sanitari disponibili sul territorio per i turisti, individuabili tramite geolocalizzazione del turista che fornisce i presidi più vicini e la posizione dei defibrillatori sul territorio disponibili in strutture pubbliche e private; (b) trasporti pubblici disponibili in zona, anche mediante link a servizi web delle aziende di trasporto locali; (c) wi-fi pubblico a disposizione nell'area e modalità di accesso allo stesso; (d) musei e monumenti nell'area, anche mediante link ai siti dei medesimi; (e) trasporti ferroviari ed aerei, stazioni ed aeroporti, ivi incluso link ai siti degli enti gestori; (f) informazioni sull'offerta di servizi al turismo di ciascuna zona, basata sulle registrazioni di soggetti quali ristoranti ed alberghi.
  3. Il Ministero della salute ed il Ministero dei trasporti, nonché le Regioni, Province e Comuni, ove richiesti dal Ministero dei beni culturali, forniscono in formato digitale, già pronto al caricamento sul sito, ogni informazione e dato necessario alla realizzazione del sito di cui al comma 1 che sia nella loro disponibilità comune.
  4. Gli operatori italiani di comunicazione elettronica titolari di autorizzazione all'esercizio di reti telefoniche mobili – anche in forma di operatori virtuali purché aventi la gestione del VLR (Visitor Location Register) – a partire dai 30 giorni successivi alla data di rilascio del sito di cui al comma 1, assicurano che ad ogni numero MSISDN non avente prefisso internazionale 4-39 che dal VLR risulti essersi collegato alle proprie reti in roaming da celle radiomobili presenti sul territorio nazionale sia inviato gratuitamente, entro 5 ore dal primo collegamento al proprio network, un SMS testuale in lingua inglese contenente un testo stabilito con decreto del Ministro dei beni culturali e del Turismo, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, che invita il turista a cliccare un link al sito di cui al comma 1, contestualmente fornito nel SMS di cui al presente comma, per ricevere informazioni utili al proprio soggiorno in Italia. L'SMS specifica inoltre che per accedere al sito senza costi di roaming potrebbe essere necessario prima connettere il terminale a una rete wi-fi.
  5. Il link ipertestuale contenuto nel messaggio di cui al comma 4 è strutturato in modo da consentire al turista l'accesso diretto al sito di pubblica utilità di cui al comma 1, visualizzando direttamente la prima pagina di tale sito senza alcun ulteriore passaggio/navigazione.
  6. Gli operatori di cui al comma 4 forniscono gratuitamente al Ministero dei Beni Culturali le prestazioni di cui al comma 4 ed espletano tutti gli adempimenti necessari a consentire l'invio del SMS in questione presso i competenti organi ed associazioni.
  7. È consentito agli operatori di cui al comma 4, informare, in un ulteriore messaggio ai medesimi numeri che, tassativamente non deve superare la lunghezza dei 160 caratteri e non deve proporre l'attivazione di servizi a sovrapprezzo di alcun tipo, di eventuali servizi ed applicazioni mobili di pubblica utilità da essi proposti a favore dei turisti.