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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.6.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
8.6.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi che abbiano una funzione di tutela provvisoria, al fine di impedire ulteriori pregiudizi ai beni in stato di abbandono e degrado, oltre ai professionisti possono essere affidati a coloro i quali svolgono attività ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché a persone in possesso di attestati di specializzazione secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I suddetti interventi, previo accordo ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del predetto Decreto legislativo 42/2004, sono eseguiti sotto la direzione e responsabilità degli esperti iscritti negli elenchi nazionali ai sensi dell'articolo 2.