Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, attraverso il proprio portale e/o sito Internet, è tenuto a fornire tempestivamente e con la massima trasparenza e pubblicità tutte le informazioni relative agli elenchi nominativi di cui al presente comma e ai relativi curricula di coloro che saranno impiegati per il miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali.