stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.04.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
8.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per la decontribuzione delle proroghe dei controlli stagionali).

  1. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del settore turistico e di quello termale, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono esenti da imposizione contributiva le proroghe, di durata massima complessiva non superiore a tre mesi, dei contratti di lavoro a tempo determinato di durata iniziale ad almeno quattro mesi, stipulati per lo svolgimento di attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle individuate dalla contrattazione collettiva sia del settore turistico che di quello termale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 17.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sostituire le parole da: 478 milioni di euro per l'anno 2015 fino a: per l'anno 2017 con le seguenti: 48,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 82,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 89,20 milioni di euro per l'anno 2017;
   alla lettera a), sostituire le parole da: 6 milioni di euro per l'anno 2015 fino a: 2017 con le seguenti: 7 milioni di euro per l'anno 2015, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 5,4 milioni di euro per l'anno 2017.