Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, non necessitano del parere sul progetto della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.