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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.5.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
7.5.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, il Fondo «Mille giovani per la cultura» è destinato per il 50 per cento del relativo stanziamento alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi della cultura sulla base dei criteri previsti dal percorso formativo in materia di servizio civile e per il restante 50 per cento è destinato all'esecuzione di attività effettuata da professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali secondo le nuove disposizioni ed i criteri previsti dai successivi commi 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-octies, 3-nonies e 3-decies.
  3-quater. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al comma 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. seguente:
  «Art. 9-bis. – (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali) – 1. In conformità a quanto disposto dagli articolo 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale».

  3-quinquies. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 3-septies.
  3-sexies. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto 206, e successive modificazioni, e della legge legislativo 9 novembre 2007, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali 14 gennaio 2013, n. maggiormente rappresentative, per gli ambiti e dei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  3-septies. Gli elenchi di cui al comma 3-sexies non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti di cui al comma 3-sexies dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.
  3-octies. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive codice di cui al modificazioni.
  3-nonies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-quinquies a 3-decies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.