Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, dopo le parole: «siti italiani UNESCO,» sono inserite le seguenti: «nonché elementi e espressioni del patrimonio culturale immateriale riconosciuti ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).