stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.41.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
7.41.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, dopo le parole: «siti italiani UNESCO,» sono inserite le seguenti: «nonché elementi e espressioni del patrimonio culturale immateriale riconosciuti ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).