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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
7.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per l'istituzione della Capitale italiana della cultura).

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana «Capitale Europea della Cultura 2019».
  2. I progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 5 milioni di euro annui. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.