Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e non impegnate per l'anno 2014 sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo.