Al comma 1, sostituire le parole: dieci milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 17, nonché attraverso quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del successivo comma 3-bis.
3-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
c) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
d) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
6) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.