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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.03.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Trasformazione in crediti di imposta dei contributi in conto interesse e conto capitale in favore dell'esercizio cinematografico).

  1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di cinema e dei servizi delle sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento a favore delle piccole e medie imprese del settore, come definite e disciplinate dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, sui costi sostenuti per:
   a) realizzazione di nuove sale e ripristino di sale inattive;
   b) ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale esistenti, inclusa l'installazione ed il rinnovo di apparecchiature e impianti;
   c) servizi accessori destinati al marketing e alla formazione del pubblico.

  2. Con decreto del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dall'emanazione della presente legge sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le percentuali dei crediti d'imposta per gli interventi di cui al precedente comma 1, le soglie massime di spesa eleggibili per tipologie d'intervento, le modalità di applicazione, le procedure per l'ammissione al beneficio.
  3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
  4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono cedibili dal beneficiario, nel rispetto degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ovvero ai fornitori dei beni e servizi relativi e connessi agli interventi di cui al primo comma.
  5. È abrogato l'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. I contributi in conto interesse di cui all'articolo 15 del medesimo, relativi alle pratiche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge vengono erogati, fino alla naturale scadenza delle pratiche medesime, a valere sui fondi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
  6. Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro l'anno per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondenti specifici stanziamenti a valere sugli stanziamenti complessivi a favore delle attività cinematografiche di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legge dell'8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge del 7 ottobre 2013, n. 112.
  7. L'efficacia del presente articolo, ai sensi dell'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.