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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
6.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per attrarre investimenti sulle attività teatrali, musicali, danza, circensi e dello spettacolo viaggiante).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un credito d'imposta sia per soggetti interni che esterni al settore, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro annui per soggetto per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo ovvero per gli investimenti finalizzati al recupero, al ripristino o all'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo.
  2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. La misura del beneficio, i requisiti e le modalità per la fruizione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, le tipologie degli investimenti e delle spese agevolabili, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni, le attività culturali e il turismo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei crediti di imposta in caso di insufficiente copertura finanziaria rispetto alle dimostrate esigenze.
  4. Ai maggiori oneri fissati in 5.000.000 di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento delle coperture individuate dall'articolo 17 comma 1, lettera a).