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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.35.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
5.35.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) dopo il comma 21, è inserito il seguente: 21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri e i parametri necessari per l'attribuzione dello status di fondazioni speciali alle fondazioni lirico sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, richiedono di dotarsi di forme organizzative speciali. Le fondazioni che, previa attribuzione, si siano dotate di forme organizzative speciali, percepiscono a decorrere dal 2015 e per gli anni successivi purché siano mantenuti i requisiti e i parametri previsti per tale condizione, un contributo dello Stato, aggiuntivo a quanto di loro pertinenza relativamente al Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con risorse ad hoc disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità ovvero attingendo per le disponibilità annualmente ricostituite nel fondo di rotazione di cui all'articolo 11 comma 6 del DL 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.

ident. 5.40.