Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:
potrà essere comandato pro-tempore, nel rispetto della dignità professionale del lavoratore, presso la struttura richiedente.
La stessa procedura potrà essere adottata, in presenza di specifica convenzione stipulata tra la Fondazione e le pubbliche amministrazioni presenti in loco ovvero con aziende partecipate dalle PA.
Resta fermo il divieto di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità.