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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.2.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
5.2.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conio fondo di dotazione nonché finanziamenti di durata fine ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», con esclusione di quelli che versano nelle condizioni li cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2013, n. 91, su apposita richiesta triennale.
  6-ter. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6-bis, la Cassa Depositi e prestiti predispone un modello tipo di intervento, approvato dai Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi monitori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contralto tipo.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 6-quinquies.
  6-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisivi in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale: e pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di: 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale: 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale. 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.