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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.19.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
5.19.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il trattamento economico del soprintendente non può superare il limite massimo retributivo previsto dal precedente comma e si compone di una parte fissa, che non può essere superiore a 120 mila euro lordi e una parte variabile basata su parametri oggettivi di qualità della produzione e raggiungimento di obiettivi. A tal fine, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, previa parere delle commissioni parlamentari competenti, individua apposite linee guida alle quali le fondazioni dovranno attenersi.