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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.9.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
4.9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è aggiunto il seguente:
  1-quater. È sempre disposto il sequestro delle merci usurpative o contraffatte o per le quali il venditore non abbia la relativa licenza di vendita o concessione valida, poste in commercio nelle aree di cui al comma 1-ter. Il relativo inventario e eseguito mediante adeguata rilevazione fotografica.