Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è aggiunto il seguente:
1-quater. È sempre disposto il sequestro delle merci usurpative o contraffatte o per le quali il venditore non abbia la relativa licenza di vendita o concessione valida, poste in commercio nelle aree di cui al comma 1-ter. Il relativo inventario e eseguito mediante adeguata rilevazione fotografica.