Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «dei siti culturali» con le seguenti: «dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti»;
b) dopo le parole: «come rinominato dal presente articolo» inserire le seguenti: «al primo periodo, le parole: “di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità» sono soppresse, e le parole: «le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali”» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni, ed»;
c) dopo la parola: «avviano» inserire le seguenti: «d'intesa»;
d) dopo le parole: «suolo pubblico», inserire le seguenti: «, anche a rotazione,»;
e) sostituire le parole: «equivalente in termini di potenzialità remunerativa» con le seguenti: «potenzialmente equivalente»;
f) sostituire le parole: «di un dodicesimo del canone annuo dovuto» con le seguenti: «dei ricavi medi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività».