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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.26.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
4.26.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, e rinominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter», ed è sostituito dai seguenti:
  1-ter. Nelle aree di cui al comma 1, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente sulle postazioni regolarmente autorizzate dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente disposizione. È vietata ogni altra forma di commercio su aree pubbliche ed è altresì vietato, nelle predette aree, il rilascio di nuove concessioni di posteggio.
  1-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Direzioni Regionali per i beni culturali paesaggistici e le soprintendenze, al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e d'intesa con gli enti locali, avviano una revisione straordinaria delle concessioni di posteggio rilasciate nelle aree pubbliche di pregio e definiscono un nuovo piano di allocazione dei medesimi posteggi che preveda comunque la presenza del commercio su aree pubbliche nel contesto delle aree in oggetto. Le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al predetto piano sono soggette, da parte dei comuni a provvedimento di riesame ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di una annualità del canone dovuto.
  1-quinquies. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione i Comuni, d'intesa con le Soprintendenze, determinano le caratteristiche ambientali, architettoniche e morfologiche dei mezzi motorizzati e delle strutture di vendita da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 individuando, anche eventualmente su proposta delle categorie interessate, uno o più modelli compatibili con il sito e l'arredo urbano circostante. Nei successivi 180 giorni gli operatori interessati adeguano le proprie strutture ai modelli determinati dai comuni a pena di decadenza e revoca della concessione del posteggio.
  1-sexies. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione e concessione di posteggio o fuori dalla porzione di territorio assentita o in forma itinerante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 e con la contestuale confisca immediata delle attrezzature e della merce.