Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire l'omogenea tutela del decoro dei siti culturali all'interno delle aree urbane, con particolare riguardo alle forme di commercio ambulante autorizzato, in concessione c abusivo, rientrano tra le aree di interesse storico e architettonico definite con le modalità di cui al comma 1, anche quelle di peculiare pregio e attrattiva turistica individuate dalle amministrazioni comunali su motivata richiesta di associazioni cittadine o regionali di commercianti, di artigiani, dello spettacolo e di tour operator.