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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.10.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
4.10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è sostituito dai seguenti:
  «1-ter. Nelle aree di cui al comma 1, l'esercizio del commercio è consentito esclusivamente per le attività autorizzate e negli spazi e posteggi dati in concessione dal comune sulla base delle norme di settore e delle pertinenti deliberazioni.
  1-quater. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni, d'intesa con le Direzioni Regionali per i beni culturali paesaggistici e le soprintendenze, al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali, provvedono, in relazione alle aree di cui al comma 1, alla ricognizione degli eventuali provvedimenti di divieto già adottati alla conseguente rilevazione delle eventuali ulteriori esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni in argomento che non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sola puntuale applicazione delle misure già in vigore. Le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le predette esigenze sono soggette, da parte dei comuni, a provvedimento di riesame ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tale ipotesi, in presenza di concessioni di posteggio relative al commercio su aree pubbliche, il comune propone al titolare il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività e solo dopo l'accettazione o il rifiuto da parte dell'interessato provvede alla revoca della concessione di suolo pubblico.
  1-quinquies. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i comuni, d'intesa con le soprintendenze, determinano le caratteristiche ambientali, architettoniche e morfologiche dei mezzi motorizzati e delle strutture di vendita da utilizzare per l'esercizio del commercio nelle aree di cui al comma 1, individuando, anche eventualmente su proposta delle categorie interessate, uno o più modelli compatibili con il sito e l'arredo urbano circostante. Nei successivi 180 giorni gli operatori interessati adeguano le proprie strutture ai modelli determinati dai comuni a pena di decadenza e revoca della concessione dei posteggio e dell'autorizzazione.
  1-sexies. Chiunque eserciti il commercio nelle aree di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione e concessione di suolo pubblico o nelle forme non consentite è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 e con la contestuale confisca immediata delle attrezzature e della merce. Per ogni altra violazione inerente il mancato rispetto delle deliberazioni comunali concernenti l'esercizio del commercio sulle aree di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1.500.».