stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
4.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alla legge 20 febbraio 2006 n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, dopo le parole: «16 novembre 1972» aggiungere: «e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale firmata a Parigi il 17 ottobre 2003»;
   b) l'articolo 4 comma 1, lettera d), è così sostituito: d) alla valorizzazione dei siti Unesco, alla diffusione della loro conoscenza, alla riqualificazione dei siti materiali e all'attuazione per quelli immateriali; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;

  2. Conseguentemente si provvede entro trenta giorni dalla dati di entrata in vigore del presente decreto ad adeguare ogni ulteriore normativa secondaria ed in particolare la circolare n. 6 dell'8 marzo 2012 del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale come segue:
   a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «sono infine soletti responsabili della tutela e/o gestione, per quanto attiene ai Siti Unesco riconosciuti come beni immateriali, i soggetti di diritto privato (associazioni e/o fondazioni ancorché non riconosciute, società ecc.) la cui maggioranza del capitale sia costituita dalle Comunità che abbiano sottoscritto la candidatura del sito immateriale».
   b) all'articolo 3, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «i soggetti responsabili di siti riconosciuti come rete dall'Unesco possono presentare progetti sia singolarmente sia unitariamente, per attività non concorrenti».