stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
4.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della posizione italiana in ambito UNESCO nonché la progettazione e lo sviluppo degli itinerari turistici nei siti e negli elementi UNESCO italiani).

  1. Al fine di assicurare l'effettiva attuazione della Convenzione UNESCO per il patrimonio culturale e naturale, ratificata con legge 6 aprile 1977, n. 184, e della Convenzione UNESCO per il patrimonio culturale intangibile, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167, il Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali individuano, con decreto interministeriale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, sentite le principali associazioni di categoria del settore turistico, percorsi di valorizzazione dei siti dichiarati patrimonio dell'Umanità UNESCO nonché degli elementi iscritti nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità UNESCO.
  2. I percorsi di valorizzazione di cui al comma 1 prevedono itinerari turistici organici e multifunzionali, finalizzati a consentire un facile accesso sia al patrimonio tangibile che al patrimonio intangibile del sito UNESCO considerato. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina un referente nazionale con il compito di assicurare anche l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nella misura massima di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 gravano sul Fondo di cui al comma successivo.
  3. Al fine di rafforzare la posizione dell'Italia in ambito UNESCO e garantire un effettivo ed efficace coordinamento in ambito nazionale ed internazionale nel settore della promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale dichiarato patrimonio dell'Umanità, è istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri, il «Fondo per iniziative e progetti in ambito UNESCO» pari ad euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 le cui risorse sono stanziate, sulla base di criteri e modalità definite d'intesa con il Ministero, in favore di centri di ricerca specializzati, consorzi universitari, soggetti pubblici competenti per materia, a cui è affidato anche il compito di supportare le comunità locali nella predisposizione delle candidature nelle Liste e nei programmi dell'UNESCU.
  4. Al fine di sostenere la candidatura italiana nel Comitato esecutivo della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile dell'UNESCO per il periodo 2014-2018 e potenziare la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UNESCO, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 3, individua uno o più esperti secondo le modalità di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai quali è affidata la responsabilità di iniziative in supporto alla candidatura italiana.
  5. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, in qualità di autorità nazionale competente a coordinare le politiche in ambito UNESCO, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle forze di polizia giudiziaria al fine di contrastare fenomeni connessi all'utilizzo illecito, abusivo o inappropriato dei riconoscimenti, dei marchi, delle denominazioni, degli acronimi o dei luoghi dell'UNESCO. A tal fine, il direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO è integrato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un rappresentante ciascuno dei Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, dei Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai quali non sono riconosciuti compensi, rimborsi o indennità.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.