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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.02.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
3.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione della necropoli punico-romana di Cagliari e del sistema nuragico sardo).

  1. Entro tre mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, è istituito, su iniziativa del competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un Comitato di coordinamento Ministero-regione-comune di Cagliari con la finalità di definire un Piano organico di interventi di tutela e valorizzazione della «Necropoli punico-romana di Cagliari». In tale ambito, fatte salve le competenze amministrative e operative di ciascuno dei predetti soggetti istituzionali, sono unitariamente valutate le necessarie misure funzionali alla salvaguardia della Necropoli e alla Istituzione, ai fini della sua valorizzazione, di un «Parco Archeologico» alla cui gestione si provvede sulla base di specifica normativa regionale, adottata dalla Giunta Regionale previa intesa con il Ministero e con il Comune di Cagliari. Alle spese relative al funzionamento del Comitato di Coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse assegnate, dai rispettivi Bilanci, alle ordinarie attività di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte.
  2. Il sistema costituito dai nuraghi presenti nel territorio della regione autonoma della Sardegna è considerato un unico bene culturale, pertanto è sottoposto a tutela ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le risorse destinate dalla regione sarda nel proprio Bilancio per le misure di tutela e valorizzazione del sistema nuragico, previa intesa con i Ministeri dei beni culturali e dell'economia, non computabili per il calcolo dei limiti di spesa ai sensi del patto di stabilità e crescita.
  3. La Regione è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, ad attivare, ai fini della attuazione del presente articolo, un progetto occupazionale a tempo determinato di durata triennale per giovani laureati fino a 35 anni. Il presente progetto opera nell'ambito degli stanziamenti previsti dal Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato.