Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili, per la partecipazione alle attività di tutela e valorizzazione del sito Pompei, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, stipula convenzioni con le Università al fine di favorire stage curriculari o post lauream di studenti per le attività di restauro e ricerca su materiali antichi al fine della conservazione del sito stesso.