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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.29.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
2.29.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
  c) in deroga all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano le disposizioni in materia di controllo a campione del possesso dei requisiti; in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del predetto Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del medesimo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 dello stesso Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento.