Dopo l'articolo 15 inserire i seguenti:
Art. 15-bis.
(Misure urgenti in favore della sicurezza nel turismo montano).
1. Al fine di favorire l'imprenditorialità turistica di montagna il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, provvede per gli anni 2015, 2016, 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, al finanziamento in favore delle aziende esercenti impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in zone montane di progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
a) sviluppo della sicurezza nel turismo montano e della pratica dello sci, comprese le infrastrutture per l'innevamento tecnico;
b) manutenzione per la messa in sicurezza degli impianti e delle piste da sci;
c) prevenzione per la sicurezza della pratica dello sci.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 1 e al relativo finanziamento si provvede, entro il 30 marzo di ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 per l'attuazione delle misure del presente articolo è stabilita in euro 2500 per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017. Alla relativa copertura si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 19.
Art. 15-ter.
1. Dopo la lettera p) dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 79 del 2011 aggiungere la seguente lettera:
q) quota del corrispettivo totale, dovuto dal turista, non rientrante nel prezzo forfetario e non rimborsabile in caso di recesso del turista o di cancellazione del pacchetto turistico per qualsivoglia causa.
2. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 79 del 2011 è sostituito dal seguente:
1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsato il prima possibile a, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Il solo prezzo forfetario del pacchetto turistico effettivamente riscosso dall'organizzatore con esclusione della quota di corrispettivo di cui all'articolo 36 lettera q).
3. Il comma 3 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente con il seguente:
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, eventi socio-politici, atti di guerra o terrorismo che si verifichino nella località di destinazione del viaggio, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 79 del 2011 è aggiunto il seguente:
4. Nei casi di cui al comma precedente il turista ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore con supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo. Nel caso di mancata offerta da parte dell'organizzatore o di negata accettazione da parte del turista di un pacchetto turistico alternativo, l'organizzatore è tenuto a rimborsare al turista il solo prezzo forfetario del pacchetto turistico effettivamente riscosso con esclusione della quota di corrispettivo di cui all'articolo 36, lettera q). Nei casi di cui al precedente comma il turista non avrà diritto al risarcimento del danno.