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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.5.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
14.5.
inammissibile

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo a tutela degli acquirenti di pacchetti turistici e dei passeggeri del trasporto aereo. Il Fondo opera per consentire:
   a) il rimpatrio e/o la riprotezione dei passeggeri e il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore;
   b) Il rimpatrio e/o la riprotezione dei passeggeri e il rimborso del titolo di viaggio acquistato in caso di insolvenza o fallimento del vettore aereo;
   c) il rimpatrio e/o la riprotezione dei passeggeri del trasporto aereo e degli acquirenti di pacchetti turistici, in caso di situazioni di emergenza generate da cause di forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, eventi socio politici, atti di guerra o terrorismo che si verifichino nella località di destinazione del viaggio, ivi inclusi i casi in cui il Ministero degli Esteri sconsigli l'effettuazione del viaggio e tali da rendere impossibile o gravosa la sua prosecuzione se non a fronte di interventi straordinari;
   d) il Fondo interviene altresì per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di passeggeri da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o del vettore aereo.

  6. Il Fondo è alimentato annualmente:
   a) da una quota pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1;
   b) dal gettito derivante da uno storno di cinquanta centesimi a biglietto aereo prelevato dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

  7. Il Fondo è gestito da un Comitato composto da: un rappresentante del Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, un rappresentante dell'Enac; da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei Tour Operator, degli Agenti di Viaggio e del Trasporto Aereo maggiormente rappresentative; da un rappresentante del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti). Le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero degli Affari Esteri.
  8. Il Fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) nei limiti della capienza dello stesso.
  9. Le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.
  10. Il Fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.