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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.4.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
14.4.
inammissibile

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  5. Gli stabilimenti termali di proprietà delle regioni, delle province, dei comuni o da altri enti pubblici, da questi posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dal l'amministrazione proprietaria e/o titolare della concessione mineraria, devono essere ceduti, a titolo oneroso, a soggetti privati che presentino opportune e specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.
  6. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie relative agli stabilimenti di cui al comma che precede, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni, le società controllate e i soggetti gestori di cui allo stesso comma, ricorrono ad appositi finanziamenti di durata trentennale erogati, a condizioni di mercato, da Istituti di Credito i quali otterranno la relativa provvista finanziaria dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni.
  7. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:
   a) i criteri di valutazione e le modalità per la cessione degli stabilimenti termali;
   b) i criteri e le modalità per l'erogazione della provvista e dei finanziamenti.

  8. Qualora le amministrazioni detenenti non provvedano alla cessione entro il termine fissato, la proprietà degli stabilimenti ovvero le partecipazioni nelle società controllate sono acquisite al patrimonio dello Stato ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvede alla loro dismissione entro il 31 dicembre 2015. In tal caso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche attraverso società controllate direttamente controllate, provvede a garantire il regolare funzionamento delle aziende termali sino alla data della cessione.