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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.04.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
13.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo eno-gastronomico delle città identitarie).

  1. Al fine di incentivare il turismo eno-gastronomico, è istituito, presso il Ministero dei beni culturali e turismo, un Fondo per il turismo eno-gastronomico pari ad euro 3.000.000 milioni per l'anno 2015.
  2. il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a cofinanziare progetti presentati da associazioni nazionali composte da almeno trenta comuni ed istituite per promuovere e valorizzare produzioni agro-alimentari identitarie dei propri territori.
  3. Con decreto del Ministro dei beni culturali e turismo di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti di cui al comma 2, assicurando, in ogni caso, la massima trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione.
  4. All'onere derivante dalla presente norma pari a 3 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.