Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria e le aziende di trasporto pubblico nazionale ferroviario redige la mappatura dei percorsi esistenti e all'interno del piano previsto al comma I del presente articolo, definisce, lo sviluppo di nuovi percorsi ferroviari. Il piano di programmazione sarà pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni.