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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.53.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.53.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito a piccole e medie imprese, cooperative e associazioni Con sede legale in Italia. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. La concessione consegue all'esperimento di procedura ad evidenza pubblica e la durata è stabilita in anni 6, salvo rinnovo; può essere fissato un termine superiore quando il concessionario si obbliga ad eseguire consistenti Opere di ripristino, restauro e ristrutturazione.