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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.33.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.33.

  Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
  1. Sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Il termine di durata della concessione è di sette anni salvo un unico rinnovo. In relazione all'investimento effettuato dal concessionario può essere concesso in deroga un termine superiore compreso tra gli otto e i 25 anni, non rinnovabile. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti stabiliscono le procedure concessorie nel rispetto dei principi di pubblicità, economicità, trasparenza, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica»;

  Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:
  3-bis. Le concessioni di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili.
  3-ter. Al termine del regime concessorio di cui al comma 3 gli immobili interessati, ad eccezione di quelli a rilevanza storica e culturale, possono essere alienati o concessi in locazione a imprese, cooperative e associazioni ricorrendo a procedure di evidenza pubblica.