Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) è inserito il seguente comma 28-bis: «A decorrere dal 2014, i Comuni fino a 5.000 abitanti possono superare il limite stabilito dal comma 28 per le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.»