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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.04.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Piano straordinario per il turismo sostenibile nelle Alpi e negli Appennini)
.

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con la Conferenza Unificata, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto redige ed adotta il «Piano straordinario per il turismo sostenibile nelle Alpi e negli Appennini». Tale Piano favorisce l'uso ottimale delle risorse ambientali, il rispetto dell'autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti al fine di preservarne il patrimonio culturale ed ambientale e garantisce un esercizio sostenibile e duraturo delle attività economiche. Particolare attenzione dovrà essere posta alla valorizzazione di prodotti turistici transfrontalieri, transnazionali e ai progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e di diversificazione delle attività economiche nei territori dove lo sci alpino non risulta essere più competitivo a causa del mutamento climatico.