stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.02.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Associazioni nazionali delle Città di Identità)
.

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano, anche in vista del grande evento EXPO 2015, sono considerate Associazioni nazionali delle Città d'identità quelle associazioni costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti culturali, ambientali ed eno-gastronomici, operanti sul territorio nazionale da almeno cinque anni e i cui associati provengano da almeno undici regioni e trenta province.
  2. Negli accordi degli associati, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli associati.
  3. Le Associazioni nazionali delle Città d'identità traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
   a) quote e contributi degli associati;
   b) contributi di privati;
   c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti e attività;
   d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
   e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
   f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
   g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
   h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni.

  4. Presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, le Associazioni nazionali delle Città d'identità. Previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 e 2, la Direzione Generale per le politiche del turismo provvede alle iscrizioni nel registro e alla sua tenuta.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.