Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
Art. 11-bis.
(Agevolazioni per gli spettacoli di musica dal vivo con un numero ridotto di spettatori).
1. Gli spettacoli di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200 sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi.