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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.015.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.015.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(
Start up turismo).

  All'articolo 25, comma 2, lettera h) del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il numero 3 è inserito il seguente:
  1. Abbia come oggetto sociale di promuovere l'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali. In particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzia di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione ed accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator; la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento sul territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti sul territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
  2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice, civile.
  3. Al fine di agevolare la costituzione di società operanti nel settore turistico e della promozione turistica da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione medesima, le società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, aventi quale oggetto sociale attività connesse al turismo e alla promozione turistica, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.