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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.010.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
11.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per l'istituzione della
Italy Tourist Card).

  1. Al fine di valorizzare i poli culturali, il patrimonio diffuso e le eccellenze territoriali nazionali e di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani attraverso la promozione dei servizi on-line e delle transazioni di commercio elettronico, rivolte al mercato nazionale ed internazionale, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo affida in concessione, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del Turista in Italia, denominata Italy Tourist Card, all'operatore economico che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurarne, una diffusa ed immediata operatività attraverso l'impiego delle proprie dotazioni:
   a) abilitazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
   d) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello ed elettronicamente;
   b) presenza capillare su tutto il territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche;
   c) dotazione di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi anche di pagamento su scala nazionale e fornite di Computer Emergency Response Team attive su scala nazionale;

  2. La Italy Tourist Card, anche allo scopo di accrescere l'opportunità di accoglienza e di accessibilità turistica attraverso la promozione di accordi a livello locale tra diversi operatori, deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istinti e dei luoghi della cultura compresi i parchi di divertimento e gli spettacoli viaggianti, e di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del made in Italy. A tal fine il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.