Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Qualora l'insieme delle domande presentate entro il 30 novembre 2014 ecceda i limiti previsti dal comma 5 per l'anno 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 dicembre 2015, il numero di quote annuali di cui al comma 3 è elevato sino a concorrenza dell'importo necessario, con un massimo di sei. Analogamente si provvede per gli anni successivi, entro il 30 novembre di ogni anno».