Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuate nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tal caso, si applica il limite di euro duemilacinquecento”.».