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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.07.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
10.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di servizi ricettivi per il turismo nautico).

  1. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «e successive modificazioni» e prima di «nonché» aggiungere le seguenti: «e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto».
  2. Al minor gettito IVA derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 8 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».