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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.06.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
10.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione del marchio «Italian Turism»).

  1. Al fine di favorire la promozione turistica italiana e la qualità dell'offerta, nonché per garantire ai turisti standard qualitativi che le aziende ricettive devono possedere e mantenere nel tempo, è istituito il marchio nazionale obbligatorio «Italian Turism» di proprietà dello Stato italiano.
  2. Il rilascio della relativa autorizzazione all'uso è di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed avviene secondo modalità definite da quest'ultimo con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto, sentite le associazioni di categoria interessate, sono stabiliti uno o più disciplinari di settore ai quali professionisti ed imprese si attengono ai fini della richiesta di autorizzazione all'uso del marchio di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli da effettuarsi da parte di organismi pubblici individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  3. L'autorizzazione all'uso del marchio di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle strutture ricettive turistiche costituite da società, reti di imprese, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa.
  4. Nel caso in cui controlli e accertamenti previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 facciano emergere a carico del soggetto interessato violazioni nell'utilizzo del marchio, si applicano le norme del codice penale vigenti in materia e le disposizioni previste dagli articoli 144 e seguenti del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.