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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.03.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
10.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni relative ai compiti della Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento del Turismo, al fine di istituire il laboratorio straordinario dell'ospitalità italiana ITLAB e per lo svolgimento del concorso nazionale start-up «Ospitalità Italiana»).

  1. La Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento del Turismo, di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. n. 134, è ridenominata «Fondazione Laboratorio dell'Ospitalità Italiana», è posta sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in conformità e aggiuntivamente ai compiti ad essa già assegnati dalla citata disposizione:
   a) in collaborazione con gli enti locali e territoriali, raccoglie c codifica le informazioni disponibili relative al patrimonio culturale, paesaggistico e monumentale depositato presso Amministrazioni ed enti centrali e periferici. Allo scopo, è istituito presso la Fondazione un apposito laboratorio straordinario dell'Ospitalità italiana, denominato ITLAB, che si avvale, 13 per 24 mesi, di 100 laureati selezionati tramite concorso, tra giovani di età non superiore a 27 anni, che abbiano riportato una votazione di laurea di almeno 110/110 in ingegneria, architettura, archeologia, scienze forestali e geologia:
   b) in base ai dati raccolti ed ordinati ai sensi della lettera a), redige e trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in tre fasi progressive, rispettivamente entro il 31 dicembre 2014, il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015, un master plan delle infrastrutture turistiche, ivi incluse strade consolari, ferrovie, piste ciclabili, circuiti culturali, paesaggistici, enogastronomici e dei relativi servizi, e predispone cinque progetti pilota per l'elaborazione dei progetti imprenditoriali di cui al comma 2.

  2. Sulla base delle fasi del master plan di cui al comma 1, lettera b), entro venti giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali esse si intendono comunque approvate, la Fondazione, sulla base dei progetti pilota già elaborati, indice il concorso nazionale start up «Ospitalità Italiana», per la selezione di complessivi 500 progetti imprenditoriali per Sa valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico, naturalistico e culturale, e per la realizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi turistici.
  3. Nell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, al comma 1, le parole: «avente sede in una delle Regioni di cui all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto» sono soppresse.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Fondazione di cui al comma 1 provvede alle modifiche statutarie conseguenti alle previsioni del presente articolo, approvate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli organi della Fondazione testano in carica fino all'approvazione delle modifiche statutarie. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è soppresso.
  5. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.