Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
10-bis. – (Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di Fondo nazionale di garanzia). – 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 sono inseriti i seguenti:
5-bis) Al fine di accrescere la competitività delle imprese turistico alberghiere, ed elevare la qualità ricettiva, le disposizioni del presente articolo s'intendono estese anche per gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e messa in sicurezza delle strutture.
5-ter) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità attuative di cui al precedente comma.