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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.018.  nelle commissioni riunite VII-X in sede referente riferita al C. 2426

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/06/2014  [ apri ]
10.018.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in luoghi turistici, storico-artistici e d'interesse pubblico).

  1. In attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18, al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche concernenti in particolare i luoghi turistici e di interesse storico-artistico, nonché gli edifici pubblici e privati, gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.
  3. La Commissione di studio permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. Ai membri della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.
  4. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea LM-4 (Architettura e Ingegneria edile-architettura), prevedendo e inserendo tra gli ambiti disciplinari e propedeutici la materia denominata «Progettazione universale», di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui al comma 1.