Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure urgenti per il rilancio del Turismo Termale).
1. Per sostenere la competitività e favorire lo sviluppo delle aziende termali, come individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il credito d'imposta per la digitalizzazione nonché il credito d'imposta finalizzato a favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 10, è riconosciuto, con le medesime modalità, condizioni e nell'ambito degli stessi limiti di spesa ivi previsti, anche alle predette aziende termali.