Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
Art. 10-bis.
1. Le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato sono equiparate, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.